Cos’è
Arrivano dall’INAIL contributi a fondo perduto per favorire il reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Il sostegno, fino a 135.000 euro, supporta gli interventi delle imprese per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro. Ulteriori 15.000 euro possono essere riconosciuti per interventi di formazione. A questi incentivi si aggiunge, in caso di conservazione del posto di lavoro, il rimborso del 60% della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.
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- Da un lato, contributi a fondo perduto fino a 150.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.
- Dall’altro lato, il rimborso di parte della retribuzione pagata al lavoratore in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.
Contributi per progetti di reinserimento lavorativo
La disciplina dei contributi per progetti di reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro è tracciata dalla legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014, articolo 1, comma 166), mentre le regole di dettaglio sono state fissate dal regolamento approvato con determinazione del presidente dell’INAIL n. 258/2016 (modificato con determinazione n. 527/2018) e dalle circolari dell’Istituto n. 51 del 30 dicembre 2016, n. 30 del 25 luglio 2017, n. 6 del 26 febbraio 2019 e n. 34 dell’11 settembre 2020.
I contributi possono essere richiesti per progetti di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l’assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.
I progetti possono prevedere le seguenti tipologie di intervento:
a) superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro). Si tratta ad esempio di: inserimento di rampe o di dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento dei percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica del locale ascensore o inserimento di un nuovo ascensore; modifica dei servizi igienici o inserimento di un nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di lavoro; modifica o automazione delle porte o degli infissi; adeguamento dei terminali degli impianti; interventi domotici con conseguente adeguamento impianti;
b) adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli);
c) formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione).
È possibile ottenere rimborsi fino a 150.000 euro, di cui 135.000 euro può essere utilizzato indifferentemente per tutti gli interventi di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) e 15.000 euro per gli interventi di formazione di cui al punto c).
Per gli interventi di cui ai punti a) e b), il contributo dell’INAIL arriva fino al 100% dei costi ammissibili, mentre per gli interventi di cui al punto c), l’aiuto copre fino al pari al 60% dei costi ammissibili.
I datori di lavoro possono richiedere, per una sola volta, un’anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.
Il finanziamento è riconosciuto sia nell’ipotesi di conservazione del posto di lavoro che di nuova occupazione.
Nel primo caso, i progetti di reinserimento possono riguardare lavoratori subordinati e parasubordinati, anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché lavoratori autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Nel secondo caso, i progetti devono essere destinati a persone con disabilità da lavoro tutelate dall’INAIL con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile, per essere adibite a un’attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurativo INAIL. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi.
Gli interventi possono essere individuati:
– nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’equipe multidisciplinare di I livello della sede competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità tecniche dell’Inail e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro;
– nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e approvato dall’Inail, a seguito della valutazione condotta da parte dell’equipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.
È possibile che, per ragioni di necessità e urgenza, si realizzi gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di rivolgersi all’Istituto. In questo caso, nel progetto presentato occorre indicare le ragioni giustificative di necessità e urgenza.
Rimborso del 60% per il reinserimento disabili
La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018, articolo 1, comma 533) e prevede, a favore dei datori di lavoro che inseriscono in azienda lavoratori con disabilità da lavoro e che effettuano gli interventi necessari per l’adeguamento strutturale delle postazioni, il rimborso del 60% della retribuzione effettiva corrisposta ai lavoratori.
Come chiarito dall’INAIL nella circolare n. 6 del 26 febbraio 2019, il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro, mentre non è applicabile in caso di nuova occupazione di un disabile inoccupato.
Non rientrano tra i beneficiari del rimborso i lavoratori autonomi, anche se ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo (Istruzione operativa del 22 luglio 2020).
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte:
– nel caso di progetto elaborato dall’équipe: dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno;
– nel caso di progetto proposto dal datore di lavoro: dalla data di presentazione del progetto fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.
Nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto per gli interventi che il datore di lavoro ha realizzato, per ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all’Istituto ai fini dell’elaborazione del progetto personalizzato o dell’approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, almeno di aver comunicato all’Istituto stesso l’intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi.
Per ottenere il rimborso è necessario trasmettere all’INAIL tutte le buste paga del lavoratore relativamente ai mesi oggetto del rimborso stesso, con l’attestazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
A ciascuna di tali buste deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale si riportano in maniera analitica:
– gli importi lordi riguardanti la retribuzione base mensile;
– gli elementi fissi integrativi della paga base;
– le retribuzioni per lavoro straordinario se riferite ai mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso;
– l’importo delle festività cadenti di domenica, delle prestazioni in natura, di vitto e alloggio, di diaria e trasferta, delle indennità/maggiorazioni per mensa, del trasporto, lavoro notturno, festività, così come i ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive.
Il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.
Incentivi in sintesi
Progetti per il reinserimento lavorativo dei soggetti infortunati o affetti da una malattia professionale | Sono ammesse tre tipologie d’intervento:
a) superamento e abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; b) adeguamento e adattamento postazioni lavoro; c) interventi di formazione. |
Soggetti destinatari degli interventi:
– in caso di conservazione del posto di lavoro: lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL; – in caso di nuova occupazione: persone con disabilità da lavoro per eventi lesivi tutelati dall’Inail che vengano assunte con contratti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato o flessibili (esclusi i lavoratori autonomi). |
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Contributi fino a 150.000 euro, di cui 15.000 euro per la formazione, mentre i restanti 135.000 euro possono essere utilizzati indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro | |
Rimborso delle retribuzioni | Viene rimborsato il 60% della retribuzione effettivamente corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro. |
Il rimborso non è applicabile in caso di nuova occupazione di disabile inoccupato. | |
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte al lavoratore dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto di reinserimento (o dalla data di presentazione del progetto) fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. |